Art. 9.
(Contratti collettivi nelle imprese).

      1. Nell'ambito delle imprese, per quanto attiene al diritto di informazione e consultazione e per l'elezione delle rappresentanze dei lavoratori, si tiene conto della composizione categoriale dell'impresa consentendo quote di rappresentatività anche alla categoria dei ricercatori. Nelle imprese con una significativa attività di ricerca possono essere costituiti, su iniziativa delle parti, appositi comitati aziendali per la ricerca e l'innovazione o organismi bilaterali cui partecipi il personale

 

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interessato all'attività di ricerca e di innovazione.